Riabilitazione Protesti

Il protesto è, appunto, l’atto formale – effettuato da un pubblico ufficiale (generalmente un notaio o un segretario comunale) – con cui viene attestata la mancanza del pagamento.

Un tempo, il protesto serviva, soprattutto, per poter agire contro coloro che avevano girato l’assegno, ma oggi l’obbligo della clausola di “non trasferibilità” del titolo ha reso il protesto privo di significato sostanziale, se non ai fini delle sanzioni che a breve vedremo.

Il protesto ha anche una funzione di prova, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico (che fa fede, dunque, fino a querela di falso), dell’avvenuta presentazione dell’assegno e del suo mancato pagamento.

L’ultima funzione attribuita al protesto (come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente) è la sua equiparazione a una costituzione in mora del debitore, con la conseguenza che esso interrompe il decorso della prescrizione.

Cancellazione protesti

Una volta levato il protesto, per cancellarlo è necessario un apposito procedimento di riabilitazione che va effettuato presso il Tribunale di residenza dell’interessato.

Il nostro studio da anni si occupa della gestione delle pratiche per la cancellazione del protesto.

Istanza di cancellazione per riabilitazione in riferimento a protesti su assegni bancari/postali
Per la cancellazione di protesti, levati su assegni sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale competente con Decreto. Tale decreto può essere richiesto dal soggetto interessato al competente Tribunale  decorso il periodo di un anno dalla levata del protesto (ai sensi dell’articolo 17 comma 1  della legge 7 marzo 1996, n. 108). La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, potrà essere eseguita, solo dopo la pubblicazione del Decreto di Riabilitazione nel Registro Informatico dei Protesti per un periodo di 10 giorni  (ai sensi dell’art. 17 della Legge 108 del 7/03/1996). Decorso il periodo di pubblicazione  l’Ufficio Protesti effettuerà la cancellazione per intervenuta riabilitazione.
E’ importante precisare che il Decreto emesso  riabilita la  “persona fisica/giuridica ” e pertanto lo stesso deve contenere tutti i titoli protestati in riferimento al nominativo. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto -legge cosiddetto “Salva Italia”  n. 3 del 27/01/2012 contenente “Disposizioni  in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento”, nello specifico con riferimento all’art. 1 che ha integrato con il comma 6-ter l’art. 17 della Legge 108/1996, è possibile  presentare presso il Tribunale competente un’unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purchè compresi nello spazio temporale di un triennio .

Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto
Il debitore che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, presentando formale domanda in bollo al Presidente della Camera di Commercio, corredata del titolo in originale pagato e quietanzato con relativo atto di protesto e liberatoria di pagamento resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Sull’istanza decide con determinazione il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Protesti.

Cosa fare quando il debitore non è in possesso del titolo cambiario:

Qualora il debitore non fosse ancora in possesso del titolo – cambiale o tratta accettata – restituito dal creditore,  perché ad esempio ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, il debitore può depositare istanza di cancellazione protesti allegando:

  • – Certificato di avvenuto protesto da richiedere all’ufficiale levatore che ha levato il protesto;
  • – Dichiarazione rilasciata dalla Banca di avvenuto deposito vincolato al portatore ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975 dalla quale risulti che è stato pagato l’importo della cambiale, le spese di protesto, gli eventuali interessi o altri oneri dovuti.

∫  Se  il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione protesti:

  • – Certificato di ammortamento in copia conforme all’originale rilasciato dal Tribunale del luogo di residenza – Ufficio Volontaria Giurisdizione. La procedura di ammortamento va richiesta dal soggetto che ha smarrito il titolo.
  • – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di avvenuto pagamento, firmata in originale dal creditore che ha richiesto l’ammortamento, con allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del creditore stesso.